Whistleblowing sanzione

Whistleblowing, sanzioni fino a 50.000 euro chi ostacola le denunce

In inglese la parola whistleblower indica ‘una persona che lavorando all’interno di un’organizzazione, di un’azienda pubblica o privata si trova ad essere testimone di un comportamento irregolare, illegale, potenzialmente dannoso per la collettività e decide di segnalarlo all’interno dell’azienda stessa o all’autorità giudiziaria o all’attenzione dei media, per porre fine a quel comportamento’.

Sanzioni fino a 50.000 euro a tutela degli informatori su illeciti aziendali. È quanto prevede lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva comunitaria del 2019 di riforma del whistleblowing. Le misure, inedite, saranno inflitte da Anac in una “forchetta” da 5.000 a 30.000 euro, quando accerta che sono state tenute condotte vessatorie o adottate misure ritorsive o quando verifica che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza; la sanzione sarà invece compresa tra un minimo di 10.000 euro e un massimo di 50.000, quando l’Autorità anticorruzione accerta che non sono state adottate procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni oppure che l’adozione delle procedure non è conforme a quanto stabilito dal decreto e anche quando non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Va infatti ricordato che le segnalazioni interne, quelle cioè non indirizzate direttamente all’Anac, sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure orale, mediante canali progettati, realizzati e gestiti per garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante e del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione e la protezione degli eventuali terzi citati nella segnalazione, anche ricorrendo a strumenti di crittografia, per impedire l’accesso da parte del personale non autorizzato. Le segnalazioni orali sono possibili attraverso linee telefoniche o attraverso altri sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta della persona segnalante, attraverso un incontro diretto entro un termine ragionevole.

I soggetti cui devono essere indirizzate le segnalazioni (per esempio ilo responsabile anticorruzione nel settore pubblico, e l’organismo di vigilanza, nelle imprese che adottano modelli 231) sono obbligati, sottolinea il decreto, a rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla presentazione ed entro tre mesi dall’avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla segnalazione forniscono riscontro.

Il decreto dettaglia poi anche gli atti ritorsivi rigorosamente vietati che vanno dal licenziamento (con l’equiparazione del mancato rinnovo o risoluzione anticipata del contratto a termine) e mancata promozione, sino a misure più sottili ma non meno insidiose come l’annullamento di un contratto di fornitura (il decreto copre anche soggetti formalmente terzi), l’inserimento in black list, l’annullamento di licenze o permessi, la sottoposizione a visite mediche o accertamenti psichiatrici.

Fonte: Federprivacy

created 2024-04-24-23-34-38