Diritto all'Oblio: se il fatto accaduto venti anni prima non ha valore giornalistico, ok alla cancellazione nell'archivio online e non in quello cartaceo

Diritto all’Oblio: se il fatto accaduto venti anni prima non ha valore giornalistico, ok alla cancellazione nell’archivio online e non in quello cartaceo

Sì alla cancellazione solo online del nome di un uomo, senza funzioni pubbliche, condannato per un incidente stradale che aveva causato la morte di due persone, avvenuto vent’anni prima. Non c’è violazione del diritto alla libertà di stampa nella decisione di un giudice nazionale che, dopo aver compiuto un bilanciamento tra i diritti in gioco sulla base della giurisprudenza della Corte Ue, arriva a stabilire la cancellazione del solo nome unicamente dagli archivi online, lasciando integro il cartaceo.

È quanto ha deciso la Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza del 22 giugno 2021 – ricorso 57292/16) con la quale Strasburgo ha stabilito che la decisione dei giudici belgi di obbligare il quotidiano Le Soir a sostituire, con una X, il nome del ricorrente, ormai riabilitato, costituiva un giusto punto di equilibrio.

Un autista, che era stato ritenuto responsabile di un incidente stradale mortale avvenuto nel 1994, aveva chiesto al giornale Le Soir di rimuovere l’articolo dagli archivi elettronici o di anonimizzarlo. L’ufficio legale non aveva accolto la domanda, limitandosi a richiedere a Google di deindicizzare l’articolo.

La Corte di appello belga, tenuto conto che il testo appariva immediatamente effettuando una ricerca con nome e cognome sui motori di ricerca, aveva ordinato la cancellazione del nome, ma non la rimozione dell’articolo.

L’editore ha fatto ricorso alla Corte europea, la quale ha accertato che la decisione dei giudici belgi era basata sulla legge perché l’ordinamento interno prevede il diritto all’oblio come parte integrante del rispetto alla vita privata e perseguiva un fine legittimo come la tutela del diritto alla reputazione. Inoltre, per la Corte è determinante la circostanza che la persona coinvolta non fosse un personaggio pubblico né con incarichi pubblici: la presenza del nome, quindi, era priva di valore anche dal punto di vista giornalistico.

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