Il Garante, innanzi tutto, ha notato che l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori considera esplicitamente illecita (e penalmente sanzionabile) anche la sola installazione (a prescindere dall'utilizzo) di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di un controllo a distanza dei lavoratori in assenza delle previste procedure di garanzia. Inoltre, in relazione al procedimento di autorizzazione, la cui conclusione è fissata in 60 giorni (dpcm 22 dicembre 2010, n. 275, tabella B), non è prevista la formazione del silenzio assenso. Peraltro, il Garante ha chiarito che la procedura autorizzativa pubblica, che deve essere avviata dal datore di lavoro quando sia risultata infruttuosa quella condeterminata con le rappresentanze sindacali, costituisce uno strumento di tutela sostanziale, attraverso il quale l'Ispettorato nazionale del lavoro, contemperando la richiesta del datore di lavoro con la necessità di preservare le libertà fondamentali e la dignità dei dipendenti, valuta, in concreto, la liceità di quanto richiesto, fornendo al datore di lavoro indicazioni e limitazioni circa le modalità e le condizioni di utilizzo di tali sistemi potenzialmente idonei ad effettuare un controllo a distanza dei lavoratori.

Telecamere in azienda, non vale il silenzio assenso

Non c’è silenzio assenso per la videosorveglianza in azienda.Non è configurabile l’assenso implicito nel procedimento di autorizzazione amministrativa all’installazione e utilizzo di impianti audiovisivi dai quali possa derivare la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori.

Così ha risposto il Garante della privacy (nota 8 aprile 2019) a un quesito formulato dal ministero del lavoro, in relazione ad un’istanza di interpello presentata dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, in merito alla formazione del silenzio assenso in caso di mancato riscontro, da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ad una richiesta di autorizzazione amministrativa all’installazione e utilizzo di impianti audiovisivi o altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

Il Garante, innanzi tutto, ha notato che l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori considera esplicitamente illecita (e penalmente sanzionabile) anche la sola installazione (a prescindere dall’utilizzo) di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di un controllo a distanza dei lavoratori in assenza delle previste procedure di garanzia.

Inoltre, in relazione al procedimento di autorizzazione, la cui conclusione è fissata in 60 giorni (dpcm 22 dicembre 2010, n. 275, tabella B), non è prevista la formazione del silenzio assenso.

Peraltro, il Garante ha chiarito che la procedura autorizzativa pubblica, che deve essere avviata dal datore di lavoro quando sia risultata infruttuosa quella condeterminata con le rappresentanze sindacali, costituisce uno strumento di tutela sostanziale, attraverso il quale l’Ispettorato nazionale del lavoro, contemperando la richiesta del datore di lavoro con la necessità di preservare le libertà fondamentali e la dignità dei dipendenti, valuta, in concreto, la liceità di quanto richiesto, fornendo al datore di lavoro indicazioni e limitazioni circa le modalità e le condizioni di utilizzo di tali sistemi potenzialmente idonei ad effettuare un controllo a distanza dei lavoratori.

Fonte: Italia Oggi Sette del 6 luglio 2020

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