Omessa nomina del responsabile del trattamento, il Garante per la Privacy sanziona la Regione Lazio

Omessa nomina del responsabile del trattamento, il Garante per la Privacy sanziona la Regione Lazio

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato la Regione Lazio per 75.000 euro per non aver nominato responsabile del trattamento dati la Società Cooperativa Capodarco, a cui l’Ente aveva affidato la gestione delle prenotazioni delle prestazioni sanitarie, attraverso il call center regionale (ReCUP).

La società ha dunque trattato i dati dei pazienti in modo illecito per un decennio, dal 1999 al 7 gennaio 2019, data in cui la Regione Lazio, in qualità di titolare, ha designato formalmente la Cooperativa responsabile del trattamento, ben oltre l’inizio di piena applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.

Con il provvedimento il Garante ha ribadito che le società che prestano servizi per conto del titolare e che di conseguenza trattano i dati personali degli utenti, devono essere designate responsabili del trattamento.

Il rapporto tra titolare e responsabile deve essere regolato da un contratto o da altro atto giuridico, stipulato per iscritto che, oltre a vincolare reciprocamente le due figure, prevede nel dettaglio le regole e i limiti con cui devono essere trattati i dati personali.

Il responsabile è, pertanto, legittimato a trattare i dati degli interessati “soltanto su istruzione documentata del titolare”.

Inoltre, come recentemente evidenziato dall’Edpb, il Comitato che riunisce le Autorità di protezione dati dell’Ue, l’assenza di una chiara definizione del rapporto tra titolare e responsabile può sollevare il problema della mancanza di base giuridica su cui ogni trattamento deve fondarsi: ad esempio, per quanto riguarda la comunicazione dei dati tra titolare e responsabile.

Rilevato l’illecito, l’Autorità ha multato la Regione per 75.000 euro ed ha applicato la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità.

Il Garante ha ritenuto invece sufficiente ammonire il titolare della Cooperativa perché la Società Capodarco aveva più volte rappresentato alla Regione la necessità di essere nominata responsabile del trattamento e messo in atto misure conformi alla disciplina privacy, istituendo, ad esempio, il registro dei trattamenti.

Fonte: Federprivacy

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