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	<title>trattamento dati personali &#8211; Romani Paolo</title>
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	<description>Metodo Privacy passo dopo passo - GDPR</description>
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		<title>Trattamento di dati personali: l&#8217;informativa agli interessati</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Romani Paolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 12:46:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[dati personali]]></category>
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					<description><![CDATA[Fatte salve alcune eccezioni, chi intende effettuare un trattamento di dati personali deve fornire all&#8217;interessato alcune informazioni anche per  metterlo nelle condizioni di esercitare i propri diritti (articoli 15-22 del GDPR &#8211; Regolamento 2016/679).  QUANDO L’informativa (disciplinata nello specifico dagli artt. 13 e 14 del Regolamento) deve essere fornita all’interessato prima di effettuare il trattamento, quindi prima della raccolta dei dati (se raccolti direttamente presso l’interessato: articolo 13 del Regolamento).&#160; Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l’interessato (articolo 14 del Regolamento), l’informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole che non può superare 1 mese dalla raccolta, ]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph">Fatte salve alcune eccezioni, chi intende effettuare un trattamento di dati personali deve fornire all&#8217;interessato alcune informazioni anche per  metterlo nelle condizioni di esercitare i propri diritti (articoli 15-22 del GDPR &#8211; Regolamento 2016/679). </p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>QUANDO</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">L’informativa (disciplinata nello specifico dagli artt. 13 e 14 del Regolamento) deve essere fornita all’interessato prima di effettuare il trattamento, quindi prima della raccolta dei dati (se raccolti direttamente presso l’interessato: articolo 13 del Regolamento).&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l’interessato (articolo 14 del Regolamento), l’informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole che non può superare 1 mese dalla raccolta, oppure al momento della comunicazione (non della registrazione) dei dati (a terzi o all’interessato) (diversamente da quanto prevedeva l’articolo 13, comma 4, del Codice).</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>COSA</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">I contenuti dell’informativa sono elencati in modo tassativo negli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, del Regolamento e, in parte, sono più ampi rispetto al Codice. In particolare, il titolare deve sempre specificare i dati di contatto del RPD-DPO (Responsabile della protezione dei dati &#8211; Data Protection Officer), ove esistente, la base giuridica del trattamento, qual è il suo interesse legittimo se quest’ultimo costituisce la base giuridica del trattamento, nonché se trasferisce i dati personali in Paesi terzi e, in caso affermativo, attraverso quali strumenti (esempio: si tratta di un Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea; si utilizzano BCR di gruppo; sono state inserite specifiche clausole contrattuali modello, ecc.). Se i dati non sono raccolti direttamente presso l’interessato (articolo 14 del Regolamento), l’informativa deve comprendere anche le categorie dei dati personali oggetto di trattamento.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">In tutti i casi, il titolare deve specificare la propria identità e quella dell’eventuale rappresentante nel territorio italiano, le finalità del trattamento, i diritti degli interessati (compreso il diritto alla portabilità dei dati), se esiste un responsabile del trattamento e la sua identità, e quali sono i destinatari dei dati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Regolamento prevede anche ulteriori informazioni in quanto “necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente”: in particolare, il titolare deve specificare il periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione, e il diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati (anche la profilazione), l’informativa deve specificarlo e deve indicare anche la logica di tali processi decisionali e le conseguenze previste per l’interessato.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>COME</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">L’informativa è data, in linea di principio, per iscritto e preferibilmente in formato elettronico (soprattutto nel contesto di servizi online: &nbsp;articolo 12, paragrafo 1, e considerando 58). Sono comunque ammessi “altri mezzi”, quindi può essere fornita anche in forma orale, ma nel rispetto delle caratteristiche di cui sopra (articolo 12, paragrafo 1).&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Regolamento ammette l’utilizzo di icone per presentare i contenuti dell’informativa in forma sintetica, ma solo “in combinazione” con l’informativa estesa (articolo 12, paragrafo 7); queste icone in futuro dovranno essere uniformate in tutta l’Ue attraverso l’intervento dalla Commissione europea.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In base al Regolamento, si deve porre particolare attenzione alla formulazione dell’informativa, che deve essere soprattutto comprensibile e trasparente per l’interessato, attraverso l’uso di un linguaggio chiaro e semplice. In particolare, bisogna ricordare che per i minori si devono prevedere informative idonee (anche considerando 58).</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Fonte: <a href="https://www.garanteprivacy.it/home/doveri#2" target="_blank" rel="noopener">Garante per la protezione di dati personali</a></p></blockquote>
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