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	<title>google &#8211; Romani Paolo</title>
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	<description>Metodo Privacy passo dopo passo - GDPR</description>
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	<title>google &#8211; Romani Paolo</title>
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		<title>Google: Garante privacy stop all’uso degli Analytics. Dati trasferiti negli Usa senza adeguate garanzie</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Romani Paolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 12:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[dati personali]]></category>
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					<description><![CDATA[Il sito web che utilizza il servizio Google Analytics (GA), senza le garanzie previste dal Regolamento Ue, viola la normativa sulla protezione dei dati perché trasferisce negli Stati Uniti, Paese privo di un adeguato livello di protezione, i dati degli utenti. Lo ha affermato il Garante per la privacy a conclusione di una complessa istruttoria avviata sulla base di una serie di reclami e in coordinamento con altre autorità privacy europee. Dall&#8217;indagine del Garante è emerso che i gestori dei siti web che utilizzano GA raccolgono, mediante cookie, informazioni sulle interazioni degli utenti con i predetti siti, le singole pagine ]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph">Il sito web che utilizza il servizio Google Analytics (GA), senza le garanzie previste dal Regolamento Ue, viola la normativa sulla protezione dei dati perché trasferisce negli Stati Uniti, Paese privo di un adeguato livello di protezione, i dati degli utenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Lo ha affermato il Garante per la privacy a conclusione di una complessa istruttoria avviata sulla base di una serie di reclami e in coordinamento con altre autorità privacy europee. Dall&#8217;indagine del Garante è emerso che i gestori dei siti web che utilizzano GA raccolgono, mediante cookie, informazioni sulle interazioni degli utenti con i predetti siti, le singole pagine visitate e i servizi proposti. Tra i molteplici dati raccolti, indirizzo IP del dispositivo dell’utente e informazioni relative al browser, al sistema operativo, alla risoluzione dello schermo, alla lingua selezionata, nonché data e ora della visita al sito web. Tali informazioni sono risultate oggetto di trasferimento verso gli Stati Uniti. Nel dichiarare l’illiceità del trattamento è stato ribadito che l’indirizzo IP costituisce un dato personale e anche nel caso fosse troncato non diverrebbe un dato anonimo, considerata la capacità di Google di arricchirlo con altri dati di cui è in possesso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">All’esito di tali accertamenti il Garante ha adottato il primo di una serie di provvedimenti con cui&nbsp;<a href="https://www.gpdp.it/garante/doc.jsp?ID=9782890" target="_blank" rel="noopener">ha ammonito</a>&nbsp;Caffeina Media S.r.l. che gestisce un sito web, ingiungendo alla stessa di conformarsi al Regolamento europeo entro novanta giorni. Il tempo indicato è stato ritenuto congruo per consentire al gestore di adottare misure adeguate per il trasferimento, pena la sospensione dei flussi di dati effettuati, per il tramite di GA, verso gli Stati Uniti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Garante ha evidenziato, in particolare, la possibilità, per le Autorità governative e le agenzie di intelligence statunitensi, di accedere ai dati personali trasferiti senza le dovute garanzie, rilevando al riguardo che, alla luce delle indicazioni fornite dall’EDPB (Raccomandazione n. 1/2020 del 18 giugno 2021), le misure che integrano gli strumenti di trasferimento adottate da Google non garantiscono, allo stato, un livello adeguato di protezione dei dati personali degli utenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con l’occasione l’Autorità richiama all’attenzione di tutti i gestori italiani di siti web, pubblici e privati, l’illiceità dei trasferimenti effettuati verso gli Stati Uniti attraverso GA, anche in considerazione delle numerose segnalazioni e quesiti che stanno pervenendo all’Ufficio. E invita tutti i titolari del trattamento a verificare la conformità delle modalità di utilizzo di cookie e altri strumenti di tracciamento utilizzati sui propri siti web, con particolare attenzione a Google Analytics e ad altri servizi analoghi, con la normativa in materia di protezione dei dati personali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Allo scadere del termine di 90 giorni assegnato alla società destinataria del provvedimento, il Garante procederà, anche sulla base di specifiche attività ispettive, a verificare la conformità al Regolamento Ue dei trasferimenti di dati effettuati dai titolari.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Fonte: <a href="https://www.gpdp.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9782874" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Garante per la protezione dei dati personali</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Diritto all&#8217;Oblio: se il fatto accaduto venti anni prima non ha valore giornalistico, ok alla cancellazione nell&#8217;archivio online e non in quello cartaceo</title>
		<link>https://www.romanipaolo.it/diritto-alloblio-se-il-fatto-accaduto-venti-anni-prima-non-ha-valore-giornalistico-ok-alla-cancellazione-nellarchivio-online-e-non-in-quello-cartaceo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romani Paolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 08:53:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[archivio online]]></category>
		<category><![CDATA[cancellazione dati]]></category>
		<category><![CDATA[corte europea]]></category>
		<category><![CDATA[dati personali]]></category>
		<category><![CDATA[diritto all&#039;oblio]]></category>
		<category><![CDATA[giornalista]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[protezione dati personali]]></category>
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					<description><![CDATA[Sì alla cancellazione solo online del nome di un uomo, senza funzioni pubbliche, condannato per un incidente stradale che aveva causato la morte di due persone, avvenuto vent’anni prima. Non c’è violazione del diritto alla libertà di stampa nella decisione di un giudice nazionale che, dopo aver compiuto un bilanciamento tra i diritti in gioco sulla base della giurisprudenza della Corte Ue, arriva a stabilire la cancellazione del solo nome unicamente dagli archivi online, lasciando integro il cartaceo. È quanto ha deciso la Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza del 22 giugno 2021 &#8211; ricorso 57292/16) con la quale Strasburgo ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Sì alla cancellazione solo online del nome di un uomo, senza funzioni pubbliche, condannato per un incidente stradale che aveva causato la morte di due persone, avvenuto vent’anni prima. Non c’è violazione del diritto alla libertà di stampa nella decisione di un giudice nazionale che, dopo aver compiuto un bilanciamento tra i diritti in gioco sulla base della giurisprudenza della Corte Ue, arriva a stabilire la cancellazione del solo nome unicamente dagli archivi online, lasciando integro il cartaceo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È quanto ha deciso la Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza del 22 giugno 2021 &#8211; ricorso 57292/16) con la quale Strasburgo ha stabilito che la decisione dei giudici belgi di obbligare il quotidiano Le Soir a sostituire, con una X, il nome del ricorrente, ormai riabilitato, costituiva un giusto punto di equilibrio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un autista, che era stato ritenuto responsabile di un incidente stradale mortale avvenuto nel 1994, aveva chiesto al giornale Le Soir di rimuovere l’articolo dagli archivi elettronici o di anonimizzarlo. L’ufficio legale non aveva accolto la domanda, limitandosi a richiedere a Google di deindicizzare l’articolo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte di appello belga, tenuto conto che il testo appariva immediatamente effettuando una ricerca con nome e cognome sui motori di ricerca, aveva ordinato la cancellazione del nome, ma non la rimozione dell’articolo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’editore ha fatto ricorso alla Corte europea, la quale ha accertato che la decisione dei giudici belgi era basata sulla legge perché l’ordinamento interno prevede il diritto all’oblio come parte integrante del rispetto alla vita privata e perseguiva un fine legittimo come la tutela del diritto alla reputazione. Inoltre, per la Corte è determinante la circostanza che la persona coinvolta non fosse un personaggio pubblico né con incarichi pubblici: la presenza del nome, quindi, era priva di valore anche dal punto di vista giornalistico.</p>
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		<item>
		<title>Diritto all’oblio, l&#8217;articolo di un defunto non può essere rimosso dal web se non c&#8217;è un interesse rilevante</title>
		<link>https://www.romanipaolo.it/diritto-alloblio-larticolo-di-un-defunto-non-puo-essere-rimosso-dal-web-se-non-ce-un-interesse-rilevante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romani Paolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 16:20:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cancellazione dati]]></category>
		<category><![CDATA[garante privacy]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
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					<description><![CDATA[Per far rimuovere dal web un articolo di un defunto occorre che ci sia un effettivo interesse da tutelare e non vi siano ragioni rilevanti che entrino in conflitto con la rimozione dello scritto. È quanto ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali che ha ritenuto infondata la richiesta, avanzata dal figlio, di rimuovere da un sito web e poi da Google, un articolo pubblicato a suo tempo dal padre, poi defunto. Mentre Google aveva deindicizzato subito l’url dell’articolo, il sito si era opposto e l’uomo aveva proposto reclamo al Garante chiedendo la cancellazione dell’articolo, ritenendo che il contenuto ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Per far rimuovere dal web un articolo di un defunto occorre che ci sia un effettivo interesse da tutelare e non vi siano ragioni rilevanti che entrino in conflitto con la rimozione dello scritto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È quanto <strong><a rel="noreferrer noopener" class="rank-math-link" href="https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9509538" target="_blank">ha ribadito il Garante</a></strong> per la protezione dei dati personali che ha ritenuto infondata la richiesta, avanzata dal figlio, di rimuovere da un sito web e poi da Google, un articolo pubblicato a suo tempo dal padre, poi defunto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Mentre Google aveva deindicizzato subito l’url dell’articolo, il sito si era opposto e l’uomo aveva proposto reclamo al Garante chiedendo la cancellazione dell’articolo, ritenendo che il contenuto dello scritto fosse pregiudizievole per la reputazione propria e di altri componenti della famiglia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il reclamante aveva dichiarato di agire anche nell’interesse del defunto, sostenendo che lo scritto in questione sarebbe stato redatto dal padre in un’epoca nella quale la malattia ne aveva già compromesso le facoltà mentali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nella sua decisione sul reclamo, il Garante ha ritenuto infondata la richiesta di cancellazione avanzata al sito, non essendo emersi elementi tali da dimostrare la volontà del defunto di disconoscere il contenuto dello scritto e reputando invece necessario salvaguardarne la conservazione, quale testimonianza storica della sua vita ed espressione del suo libero pensiero.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’Autorità, tuttavia, essendo trascorsi sedici anni dalla pubblicazione originaria dell’articolo e sei anni dalla morte dell’autore, ha ordinato al gestore del sito web di non rendere reperibile l’articolo tramite motori di ricerca esterni, per contemperare l’esigenza di conservazione dello scritto con l’interesse dei familiari in esso menzionati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Fonte: <a href="https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9509538" target="_blank" aria-label="Garante per la protezione dei dati personali (opens in a new tab)" rel="noreferrer noopener" class="rank-math-link">Garante per la protezione dei dati personali</a></p>
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