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	<title>bonus covid &#8211; Romani Paolo</title>
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	<description>Metodo Privacy passo dopo passo - GDPR</description>
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		<title>Consiglio di Stato: i consiglieri comunali non possono conoscere i nomi dei beneficiari dei buoni spesa Covid-19</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Romani Paolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 08:30:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Il segreto di ufficio al quale è tenuto il consigliere comunale non consente un accesso senza limiti ai dati delle pratiche trattate dal comune. È, di conseguenza, illegittimo accedere ai nominativi delle persone che hanno chiesto il beneficio dei buoni spesa, previsti dall&#8217;ordinanza della Protezione civile 658/2020. Il Consiglio di stato, con la sentenza della Sezione V 11 marzo 2021, n. 2889 corregge il tiro della Tar Basilicata, sezione I, 25 settembre 2020, n. 574, che aveva considerato legittimo fornire ad un consigliere comunale i nominativi e i dati personali delle persone che avevano richiesto l&#8217;aiuto economico al comune. Per ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Il segreto di ufficio al quale è tenuto il consigliere comunale non consente un accesso senza limiti ai dati delle pratiche trattate dal comune.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È, di conseguenza, illegittimo accedere ai nominativi delle persone che hanno chiesto il beneficio dei buoni spesa, previsti dall&#8217;ordinanza della Protezione civile 658/2020.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Consiglio di stato, con la <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5655140" target="_blank" class="rank-math-link"><strong>sentenza della Sezione V 11 marzo 2021, n. 288</strong>9</a> corregge il tiro della Tar Basilicata, sezione I, 25 settembre 2020, n. 574, che aveva considerato legittimo fornire ad un consigliere comunale i nominativi e i dati personali delle persone che avevano richiesto l&#8217;aiuto economico al comune.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per Palazzo Spada, invece, considerando che il comune aveva garantito al richiedente una serie di dati anonimi, ma utili per il mandato, estendere l&#8217;accesso anche ai nominativi è illegittimo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza è particolarmente interessante, perché per la prima volta mette in evidenza un elemento importante: non basta il dovere di attenersi al segreto d&#8217;ufficio in capo al consigliere per considerare il suo diritto di accesso come necessariamente privo di vincoli.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo il Consiglio di Stato, il segreto non fonda la legittimità dell&#8217;istanza; al contrario, il dovere di segretezza si impone solo a condizione che l&#8217;accesso sia legittimamente esercitato: «in termini generali il segreto è un obbligo che si riferisce all&#8217;uso di dati e informazioni legittimamente acquisiti, mentre nel presente giudizio si controverte proprio sulla legittimità di tale acquisizione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso specifico l&#8217;obbligo del consigliere comunale di attenersi al segreto comporta che i dati e le informazioni acquisite siano utilizzati esclusivamente per l&#8217;esercizio del suo mandato e a vietare per contro qualsiasi uso privato. Lo stesso obbligo non tutela invece la riservatezza delle persone, la quale verrebbe comunque lesa se l&#8217;accesso venisse consentito».</p>



<p class="wp-block-paragraph">Diffondere i dati personali di chi ha chiesto il buono spesa perché in difficoltà economica, secondo Palazzo Spada, è una chiara violazione del diritto alla riservatezza. Il quale ha pari dignità col diritto di accesso dei consiglieri comunali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per quanto tale diritto sia più ampio del diritto di accesso spettante ai cittadini, non lo si può considerare come un diritto «incondizionato» o «tiranno», cioè destinato a prevalere sempre e comunque su altre posizioni giuridiche.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A ben vedere, l&#8217;accesso dei consiglieri deve comunque obbedire al principio di strumentalità con l&#8217;esercizio del mandato consiliare, come chiaramente si evince dall&#8217;articolo 43, comma 2, del dlgs 267/2000.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Laddove, allora, il comune consenta al consigliere di acquisire informazioni utili allo svolgimento delle proprie competenze, sia pure senza scendere fino al dettaglio dei dati personali, l&#8217;ostentazione di questi comporta una illegittima violazione della riservatezza, che ha pari dignità col diritto di accesso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso di specie, il comune ha consegnato al consigliere richiedente un lotto di informazioni utili al controllo politico amministrativo: l&#8217;importo del contributo stanziato dalla Protezione Civile, il numero dei beneficiari ammessi, il numero delle istanze ancora in esame, l&#8217;ammontare complessivo erogato, l&#8217;elenco complessivo con la data di ricezione ed il numero di protocollo assegnato, la composizione del nucleo familiare del richiedente, il reddito mensile dichiarato, eventuali altre indennità già percepite (tra cui, con separata menzione, il reddito di cittadinanza), l&#8217;esito dell&#8217;istanza e l&#8217;importo erogato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Palazzo Spada chiarisce anche che il consigliere comunale né ha il potere di sostituirsi ai cittadini nell&#8217;esercizio di eventuali contestazioni o gravami verso i provvedimenti, né può svolgere funzioni di controllo di legittimità, non rientranti nella sfera delle competenze dell&#8217;organo di governo.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Fonte: <a aria-label="Federprivacy (opens in a new tab)" href="https://www.federprivacy.org/strumenti/accesso-ristretto/consiglio-di-stato-i-consiglieri-comunali-non-possono-conoscere-i-nomi-dei-beneficiari-dei-buoni-spesa-covid-19" target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="rank-math-link">Federprivacy</a></p></blockquote>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<item>
		<title>Caso bonus covid: il Garante privacy sanziona l’Inps per 300mila euro. Ok ai controlli, ma con modalità a prova di privacy</title>
		<link>https://www.romanipaolo.it/caso-bonus-covid-il-garante-privacy-sanziona-linps-per-300mila-euro-ok-ai-controlli-ma-con-modalita-a-prova-di-privacy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romani Paolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 13:15:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
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					<description><![CDATA[Mancata definizione dei criteri per trattare i dati di determinate categorie di richiedenti il “bonus covid”, uso di informazioni non necessarie rispetto alle finalità di controllo, ricorso a dati non corretti o incompleti, inadeguata valutazione dei rischi per la privacy. Con queste motivazioni, il Garante per la protezione dati personali ha ordinato all’Inps il pagamento di una sanzione di 300 mila euro in relazione alle violazioni commesse nell’ambito degli accertamenti antifrode effettuati dall’Istituto riguardo al “bonus Covid” per le partite iva. L’istruttoria del Garante era stata avviata nel mese di agosto, in seguito a notizie di stampa, riguardo al trattamento, ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Mancata definizione dei criteri per trattare i dati di determinate categorie di richiedenti il “bonus covid”, uso di informazioni non necessarie rispetto alle finalità di controllo, ricorso a dati non corretti o incompleti, inadeguata valutazione dei rischi per la privacy.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con queste motivazioni, il Garante per la protezione dati personali ha ordinato all’Inps il pagamento di una sanzione di 300 mila euro in relazione alle violazioni commesse nell’ambito degli accertamenti antifrode effettuati dall’Istituto riguardo al “bonus Covid” per le partite iva.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’istruttoria del Garante era stata avviata nel mese di agosto, in seguito a notizie di stampa, riguardo al trattamento, da parte dell’Istituto, dei dati dei richiedenti che ricoprono cariche politiche (nello specifico, incarichi di parlamentare o di amministratore regionale o locale).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel corso degli accertamenti l’Autorità, pur riconoscendo che lo svolgimento dei controlli sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l’erogazione del bonus è riconducibile a compiti di interesse pubblico rilevante, ha riscontrato numerose criticità nelle modalità utilizzate dall’Istituto nel procedervi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’istruttoria dell’Autorità ha messo in luce che l’Inps non ha adeguatamente progettato il trattamento e non è stata in grado di dimostrare di aver svolto i controlli nel rispetto del Regolamento, violando i principi di privacy by design, di privacy by default e di accountability.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In primo luogo, dopo aver acquisito da fonti aperte i dati di decine di migliaia di persone che ricoprono incarichi di carattere politico, l’Istituto ha effettuato elaborazioni e incroci tra i dati di tutti coloro che avevano richiesto il bonus con quelli dei titolari dei predetti incarichi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ciò senza però aver prima determinato se ai parlamentari e agli amministratori regionali o locali spettasse o meno tale beneficio, anche in considerazione delle differenti caratteristiche delle cariche ricoperte.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo modo l’Inps ha violato i principi di liceità, correttezza e trasparenza stabiliti dal Regolamento Ue in materia di protezione dei dati personali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’Inps non ha rispettato neppure il principio di minimizzazione dei dati, avendo avviato i controlli finalizzati al recupero dei bonus anche su tutti quei soggetti che, pur avendolo richiesto, non lo avevano percepito, visto che la loro domanda era già stata respinta per ragioni indipendenti dalla carica ricoperta.</p>



<p class="wp-block-paragraph">E’ emerso inoltre che l’Inps non ha valutato adeguatamente i rischi collegati a un trattamento di dati così delicato come è quello riguardante i richiedenti un beneficio economico classificato come ammortizzatore sociale, non effettuando la valutazione di impatto sui diritti e le libertà degli interessati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per tali motivi, il Garante ha dichiarato illecito il trattamento dei dati personali effettuato dall’Inps e ha applicato la sanzione. L’Autorità ha inoltre prescritto all’Istituto di cancellare i dati non necessari fino ad ora trattati ed effettuare un’adeguata valutazione di impatto privacy.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Fonte: <a href="https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9556927" target="_blank" aria-label="Garante per la protezione dei dati personali (opens in a new tab)" rel="noreferrer noopener" class="rank-math-link">Garante per la protezione dei dati personali</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Spetta all&#8217;Inps decidere caso per caso se comunicare i nomi di chi ha ricevuto il bonus Covid-19</title>
		<link>https://www.romanipaolo.it/spetta-allinps-decidere-caso-per-caso-se-comunicare-i-nomi-di-chi-ha-ricevuto-il-bonus-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romani Paolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 14:01:05 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Spetta all&#8217;Inps decidere, caso per caso, se comunicare i nomi di chi ha ricevuto il bonus Covid, previsto per le partite Iva dal decreto legge «Cura Italia». Questa la risposta, allo stesso istituto previdenziale, da parte del Garante della privacy, sintetizzata in un comunicato del Garante del 17 agosto 2020. La vicenda, riguardante la conoscibilità dei nomi di chi ha incassato l&#8217;indennità di 600 euro elargita dal decreto legge 18/2020, è in evidenza nella cronaca e nei dibattiti politici, poiché è emerso che dell&#8217;indennità hanno fruito politici locali e anche parlamentari. Al centro del clamore mediatico si trova l&#8217;Inps, erogatore ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Spetta all&#8217;Inps decidere, caso per caso, se comunicare i nomi di chi ha ricevuto il bonus Covid, previsto per le partite Iva dal decreto legge «Cura Italia». Questa la risposta, allo stesso istituto previdenziale, da parte del Garante della privacy, sintetizzata in un comunicato del Garante del 17 agosto 2020.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La vicenda, riguardante la conoscibilità dei nomi di chi ha incassato l&#8217;indennità di 600 euro elargita dal decreto legge 18/2020, è in evidenza nella cronaca e nei dibattiti politici, poiché è emerso che dell&#8217;indennità hanno fruito politici locali e anche parlamentari.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Al centro del clamore mediatico si trova l&#8217;Inps, erogatore delle somme, che detiene i nomi dei percettori. Proprio l&#8217;Inps, che è sotto indagine del Garante della privacy a proposito della complessiva gestione dei dati nell&#8217;ambito del bonus Covid, ha chiesto lumi al Garante in merito alla possibilità di rivelare i nomi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La risposta del Garante è arrivata ieri, anche se l&#8217;autorità di Piazza Venezia non ha detto una parola definitiva, limitandosi a richiamare alcune disposizioni sulla trasparenza amministrativa e, quindi, di fatto, a ributtare la pallina nel campo dell&#8217;Inps. Si tratta di una risposta, in cui il Garante distingue la «pubblicazione» della lista di tutti i beneficiari e l&#8217;«accesso civico generalizzato». Si sono messi tra virgolette i nomi degli istituti, di cui il Garante parla nel suo comunicato, perché si tratta di due tecnicismi giuridici e non sono i soli in materia di trasparenza della P.A.: anzi, la legge italiana prevede talmente tante forme di trasparenza amministrativa, così tante da far pensare che il risultato sia quella che la Corte costituzionale ha chiamato «opacità per confusione» (e cioè la negazione della trasparenza).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tornando alla questione bonus Covid e alla pubblicazione della intera lista dei beneficiari, il Garante ricorda che, stando alla legge, la regola sarebbe la pubblicazione obbligatoria di chi prende contributi superiori ai mille euro (articolo 26 del dlgs 33/2013); ma è anche vero che la stessa norma impedisce la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati: questa causa di esonero, ricorda, il Garante va valutata caso per caso dall&#8217;ente tenuto alla pubblicazione (quindi, deve farlo l&#8217;Inps).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Allo stesso esito si arriva per le richieste di accesso civico generalizzato (il «Foia» italiano, articolo 5, comma 2, dlgs 33/2013): la P.A. deve dare qualunque notizia utile al cittadino a partecipare al dibattito pubblico; ma, anche qui c&#8217;è un «ma», non deve causare un pregiudizio concreto alla riservatezza delle persone. Aspetto, questo, che, di nuovo, deve valutare l&#8217;Inps caso per caso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ora, al di là delle norme e delle linee guida (in materia ce ne sono e molto lunghe dell&#8217;Anac), resta il fatto che il legislatore non ha dato una regola chiara (si può sapere o no se un politico, locale o nazionale, ha preso un&#8217;indennità a carico della fiscalità generale?), limitandosi a scrivere vaghe leggi formali, contenenti eccezioni altrettante vaghe, con la certezza di interpretazioni non omogenee e anche contraddittorie. Per arrivare a negare o fornire dati e informazioni basta, infatti, esercitarsi dialetticamente su argomenti che possono essere estesi o ristretti a piacimento: ricorrenza o meno del disagio economico-sociale (che tra l&#8217;altro non è un presupposto per l&#8217;erogazione del bonus Covid) oppure concretezza o meno del pregiudizio per la riservatezza del beneficiario.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Fonte: <em>Italia Oggi del 18 agosto 2020</em></p></blockquote>
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